Regolamentazione della pesca del riccio di mare per la stagione 2023/2024 – decreto rettificato
Regolamentazione della pesca del riccio di mare per la stagione 2023/2024 – decreto rettificato

Con nuovo decreto dell’assessore dell’agricoltura dell’8 gennaio 2024 è stato rettificato il precedente decreto del 4 gennaio 2024 che disciplina il calendario per la stagione 2023/2024 e le modalità consentite per la pesca del riccio di mare.

In particolare, è stato modificato l’articolo 10: “L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale (D.lgs n. 4/2012).”

Ed è stato inoltre abrogato l’articolo 11 relativo alla revoca dell’autorizzazione regionale.

La Regolamentazione della pesca del riccio di mare per la stagione 2023/2024 prevede che a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURAS e fino al 5 maggio 2024 è autorizzata la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, nel limite massimo di quattro giornate lavorative settimanali.

La pesca è consentita:

a) ai pescatori marittimi professionali, iscritti nel registro dei pescatori marittimi, esclusivamente dall’imbarcazione mediante asta e specchio per ricci” (tradizionalmente chiamato “cannuga”), anche con l’ausilio del coppo, unicamente se in licenza è autorizzato ai sensi di legge l’attrezzo Arpione (HAR)“;

b) ai pescatori professionali subacquei, in possesso di autorizzazione per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l’uso di apparecchi ausiliari per la respirazione, esclusivamente a mano o con l’ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato;

È vietata la raccolta del riccio di mare da parte dei pescatori sportivi e ricreativi.

Il pescatore marittimo e subacqueo professionale autorizzato può prelevare una quota massima giornaliera di 1000 ricci se l’operatore è da solo, o di 2000, se con imbarcazione e assistente a bordo.

Per l’intera durata della stagione di pesca, in considerazione del numero massimo di quattro giornate lavorative settimanali previste ai sensi di legge, il pescatore è tenuto a comunicare giornalmente, prima dell’inizio delle operazioni di pesca, l’area di prelievo, l’orario di inizio delle operazioni di pesca e al momento dello sbarco, la fine delle medesime all’Autorità marittima competente.

Il prelievo degli esemplari di riccio di mare e le operazioni di sbarco sono consentiti esclusivamente dalle ore 6.00 sino alle ore 14.00; l’impossibilità di rispettare l’orario di sbarco, nel caso di comprovato e giustificato motivo di impedimento, deve essere tempestivamente comunicata all’Autorità marittima competente.

Il pescatore subacqueo professionale regolarmente autorizzato e il pescatore marittimo professionale che svolgano l’attività di pesca del riccio di mare: a) è tenuto a ritirare, prima dell’inizio dell’attività di pesca del riccio di mare,** il registro di pesca del riccio di mare presso il Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato dell’agricoltura o presso gli uffici dell’Agenzia regionale Laore Sardegna di Santa Giusta e Sassari**.

In fase sperimentale, al fine di consentire un approccio più tecnologico, sostenibile e immediato nella comunicazione, in forma volontaria, si incentiva l’uso dell’APPpesca.

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