Prorogato il regime di detassazione dei premi di produttività
Prorogato il regime di detassazione dei premi di produttività

L’art. 1, comma 47, della Legge 13.12.2010, n. 220 ha prorogato fino al 31.12.2011 le misure sperimentali previste dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.L. 27.5.2008, n. 93 (convertito nella L. 24.7.2008, n. 126), volte ad incentivare l’incremento di produttività.

Tali misure consentono al lavoratore dipendente di scontare, sui premi percepiti per incrementi di produttività e lavoro straordinario, salva sua espressa rinuncia scritta, un’imposta sostitutiva nella misura del 10%, in luogo dell’IRPEF progressiva e delle relative addizionali. L’agevolazione opera per quei soggetti che, nel corso del 2010, hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 40.000,00, e, comunque, anche per il 2011, limitatamente ad un ammontare complessivo massimo di euro 6.000,00 annui.

Il perseguimento delle finalità di incremento della produttività deve essere attestata per iscritto, nello spazio del CUD riservato alle annotazioni, mediante l’indicazione dei redditi conseguiti nel corso dell’anno.

Se il sostituto d’imposta tenuto a trattenere dal monte retribuzione erogato il tributo sostitutivo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi, l’attestazione suddetta deve essere resa direttamente dal beneficiario.

Rientrano nel novero dei premi di produttività:

– quelli erogati per il lavoro straordinario, incluso il c.d. straordinario “forfetizzato”, prestato dai dipendenti che non sono vincolati all’orario di lavoro;

– quelli erogati per il lavoro notturno, comprese sia la quota di retribuzione ordinaria, sia la maggiorazione prevista dai contratti collettivi. E’ premiato tanto il lavoro notturno abituale, quanto quello occasionale;

– le indennità o le maggiorazioni di turno, sia nel caso in cui siano state riconosciute dall’azienda per la prima volta, sia laddove il nuovo schema di turnazione incrementi il numero di dipendenti rispetto al precedente modello organizzativo.

I dipendenti che non abbiano beneficiato dell’imposta sostitutiva nel 2008 e nel 2009, possono richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza oppure presentare una dichiarazione integrativa relativa agli anni pregressi. A tal fine, il datore di lavoro certificherà l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività sulle quali non sia stata scontata la tassazione sostitutiva, per permettere il recupero del beneficio. Tutte queste misure agevolative sono rivolte soltanto ai lavoratori dipendenti operanti nel settore privato. Tale limitazione, che esclude dai benefici i dipendenti pubblici, potrebbe rivelare dei profili di incostituzionalità della norma istitutiva, anche in considerazione delle finalità che la stessa persegue.
La discriminazione che deriva dal taglio attuale della previsione parrebbe integrare, infatti, una violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva, entrambi costituzionalmente garantiti.

Si apre, dunque, una possibilità di rivendicazione per la categoria interessata.
I lavoratori dipendenti operanti nel settore pubblico che dovessero percepire premi di produttività  dovranno, dunque, scontare e corrispondere all’erario, anche per il 2010, l’IRPEF ordinaria.
Ma potranno provare a richiedere, con riferimento agli anni dal 2008 al 2010, il rimborso dell’imposta e delle relative addizionali versate in eccedenza rispetto all’entità del tributo sostitutivo del 10%.

L’istanza di refusione potrà essere inoltrata all’Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente e dovrà, comunque, essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 48 mesi decorrenti dalla data del versamento dell’imposta sui redditi.
Ove, decorso il termine di 90 giorni dall’inoltro, l’Amministrazione finanziaria rimanga silente o rigetti, con provvedimento espresso, l’istanza, il lavoratore potrà impugnare il silenzio-diniego o l’atto espresso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente, affinché quest’ultima esamini la fattispecie.

All’atto della proposizione del ricorso il contribuente dovrà segnalare al giudice adito il profilo di illegittimità costituzionale della norma cui intenderebbe fare riferimento, invitandolo a valutare l’opportunità di sottoporre alla Corte Costituzionale la questione.

Solo nel caso in cui il Giudice di merito dovesse ritenere fondata l’ipotesi di conflitto, investirà del problema la Consulta, sospendendo il processo fino alla pronunzia di questa ( di Massimiliano Nicodemo, CL&CN – Studio Legale Tributario Aziendale ).

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