Dopo 60 giorni di assenza continuativa, obbligo di visita medica
Dopo 60 giorni di assenza continuativa, obbligo di visita medica

Come noto, il Dlgs 106/2009 ha introdotto correttivi al Testo unico sulla sicurezza (Dlgs. 81/08). Ricordiamo l’obbligo per il lavoratore di sottoporsi a visita medica di idoneità specifica dopo un periodo di assenza per malattia superiore a 60 gg. continuativi.

La visita ha lo scopo di verificare la permanenza dell’idoneità a svolgere le mansioni attribuite al lavoratore, e deve essere effettuata dal medico competente.

La novità merita il massimo di attenzione da parte delle cooperative per i seguenti motivi:

Essendo la visita “obbligatoria”, l’eventuale ripresa lavorativa senza visita può esporre la cooperativa ad azione di responsabilità per aggravamento;

Si rende pertanto necessario adottare una procedura di garanzia che inibisca la ripresa del servizio senza il previo controllo medico;

La visita di idoneità non potrà avvenire in costanza di certificato di malattia perché ciò è vietato dall’art.5 della l. 300/70 (Statuto dei lavoratori). Tuttavia, alla scadenza del certificato, qualora il medico competente non sia in grado di effettuare una visita assolutamente tempestiva si pone il problema di come amministrare gli intervalli non lavorati tra fine del certificato e visita di idoneità.

Come classificare il periodo tra fine della malattia e visita di idoneità? Come far conoscere ai lavoratori le nuove  regole?
 

A
l riguardo, si suggerisce di esporre un avviso al personale in luogo accessibile a tutti (ovvero una comunicazione individuale con firma per ricevuta o circolare interna) ove si fa obbligo, dopo un periodo continuativo di assenza di almeno 60 giorni, di riprendere servizio solo a seguito di formale autorizzazione dopo visita medica di idoneità alla mansione. Precisare anche che il periodo non lavorato prima della visita sarà considerato permesso non retribuito, salvo accordi individuali e/o collettivi diversi. 

Si ricorda anche che qualora la visita avesse esito negativo (sia per inidoneità totale sia per idoneità con limitazioni) il datore di lavoro ha l’obbligo di adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti ovvero, in difetto, a mansioni inferiori con conservazione del trattamento relativo alle mansioni di provenienza.

 

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