Appalti e violazione alle norme previdenziali
Appalti e violazione alle norme previdenziali

Il Consiglio di Stato ha stabilito che, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, risulta condizione preclusiva l’aver commesso anche solo una violazione alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali. Segue …

Con sentenza del 4 aprile 2011 n. 2100, la VI Sezione del Consiglio di Stato afferma che, ai fini della partecipazione alle gare di appalto di lavori e servizi pubblici risulta condizione preclusiva l’aver commesso anche solo una violazione, non è conseguentemente necessario, per l’effetto preclusivo, che vengano accertate una pluralità di violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

 

La “definitività” dell’accertamento dell’inosservanza degli obblighi di contribuzione assume rilievo nei soli casi in cui, in sede amministrativa o giudiziaria, sia insorta controversia su addebiti ascritti all’imprenditore e si renda, quindi, necessario attendere l’esito della contenzioso instaurato.

 

La violazione contributiva risulta “grave” quando supera i limiti di tolleranza stabiliti dall’art. 8, co.3 del DM 24/10/2007.

Il requisito di correntezza contributiva va posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e non esplica effetto sanante la sua regolarizzazione in data successiva.

Sentenza in allegato.

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