Sciopero servizi essenziali

Domande e risposte sullo sciopero nei servizi essenziali (fonte:  www.commissionegaranziasciopero.it)

 

A quali settori si applica la legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000?

Ai servizi pubblici essenziali. Ai servizi, cioè, volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati, come il diritto alla vita, alla salute ed alla sicurezza, la libertà di circolazione, il diritto all’assistenza e previdenza sociale, il diritto all’istruzione e la libertà di comunicazione.

Di quali servizi si tratta?

La legge elenca i seguenti:

– sanità;
– igiene pubblica;
– protezione civile;
– raccolta e smaltimento dei rifiuti;
– dogane, limitatamente al controllo su animali vivi e su merci deperibili;
– approvvigionamento di energie, risorse energetiche e beni di prima necessità;
– giustizia;
– protezione ambientale;
– vigilanza sui beni culturali;
– trasporti pubblici autoferrotranviari, ferroviari ed aerei;
– trasporti marittimi, limitatamente al collegamento con le isole;
– assistenza e previdenza sociale;
– credito, limitatamente all’erogazione di quanto necessario al soddisfacimento delle necessità della vita;
– istruzione pubblica, dalla scuola materna all’Università;
– poste e telecomunicazioni;
– informazione radiotelevisiva pubblica.

Nell’ambito di tali servizi lo sciopero è vietato?

No. La legge impone di contemperare il diritto di sciopero con gli altri diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Come avviene il contemperamento?

Avviene prevedendo che, nell’ ambito dei servizi pubblici essenziali, il diritto di sciopero si eserciti nel rispetto di certe garanzie previste a tutela dell’utenza.

Quali garanzie sono previste dalla legge in favore degli utenti dei servizi pubblici essenziali?

La legge prevede sei distinte garanzie:
a) la regola del preavviso minimo;
b) la regola della predeterminazione della durata dello sciopero;
c) l’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili (o minimi di servizio);
d) obbligo di indicazione delle motivazioni delle modalità attuative;
e) obbligo di esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione;
f) la regola sull’intervallo minimo che deve intercorrere tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo;

Cosa comporta la regola del preavviso minimo?

Lo sciopero deve essere proclamato almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione. Quindi, se un sindacato intende indire uno sciopero per il giorno 11 del mese, deve proclamarlo non più tardi del giorno 1 dello stesso mese.

In alcuni settori -come nelle poste- il preavviso è stato fissato in quindici giorni.

A chi deve essere indirizzata la proclamazione?

Deve essere indirizzata alla controparte sociale (cioè, all’Impresa o alI’ Amministrazione che eroga il servizio pubblico essenziale), e all’ufficio appositamente costituito presso l’Amministrazione preposta alla precettazione;

Perché è importante, per gli utenti, la regola del preavviso minimo?

Per tre ragioni:
a) perché consente lo svolgimento di tentativi di composizione del conflitto (i quali, se hanno successo, possono far revocare lo sciopero);
b) perché permette all’ Amministrazione od Impresa erogatrice di predisporre i servizi che vanno garantiti durante lo sciopero;
c) perché mette il pubblico in condizione di ridurre al minimo il disagio; la notizia tempestiva di uno sciopero consente, infatti, agli utenti: o di modificare i propri programmi, o di rivolgersi a servizi alternativi, decidendo, ad esempio, di viaggiare in treno, anziché in aereo.

Se la proclamazione è comunicata al datore di lavoro e ad un ufficio della Pubblica Amministrazione, come fa l’utente a conoscere data e modalità di uno sciopero nei servizi?

La legge è molto precisa. Essa obbliga le Amministrazioni e le Imprese erogatrici di servizi , essenziali a dare comunicazione agli utenti, almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione del servizio nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione del servizio al termine dello sciopero.

Come avviene la comunicazione agli utenti?

Avviene, anzitutto; attraverso comunicati, avvisi, manifestI, nei luoghi di erogazione del servizio (stazioni, aeroporti, biglietterie, scuole, ospedali, etc.).

La legge, prevede, inoltre, l’ obbligo della radio televisione pubblica, nonché delle emittenti private e dei quotidiani che usufruiscono di finanziamenti pubblici di fornire informazioni complete sull’inizio, sulla durata e sulle modalità dello sciopero, nonché sui servizi alternativi cui gli utenti possono eventualmente rivolgersi.

Quanto alle Imprese di trasporto, la legge stabilisce che gli orari a disposizione del pubblico contengano l’elenco dei servizi comunque garantiti in caso di sciopero. In applicazione di questa norma, ad esempio, gli attuali orari ferroviari elencano le corse che non possono essere interrotte o sospese durante gli scioperi.

Cosa possono fare gli utenti per migliorare la qualità di queste comunicazioni?

Possono segnalare alla Commissione di garanzia le carenze o gli inconvenienti da loro constatati. La Commissione, infatti, è da tempo impegnata nel miglioramento delle comunicazioni all’utenza e può sanzionare le aziende e le Amministrazioni che non forniscono un’adeguata e tempestiva comunicazione all’utenza.

Cosa comporta la regola della predeterminazione della durata dello sciopero?

Per suo effetto, sono anzitutto vietati gli scioperi a tempo indeterminato (scioperi ad oltranza). Essa impone inoltre ai sindacati di indicare preventivamente -e, cioè, all’atto della proclamazione- la durata dello sciopero. Di tali notizie deve essere informata l’utenza, mediante le comunicazioni delle Amministrazioni od Imprese e mediante i mass media (radiotelevisione, stampa quotidiana).

A ciò è da aggiungere che alcuni accordi prevedono una durata massima degli scioperi che possono essere proclamati nell’ambito di una stessa vertenza o intervalli obbligatori tra più azioni di sciopero.

Le regole in materia di preavviso e di predeterminazione della durata vanno sempre rispettate?

La legge prevede due sole eccezioni. In base all’art. 2, comma 7, infatti, le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano agli scioperi in difesa dell’ordine costituzionale ed agli scioperi di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Lo sciopero può comportare “l’azzeramento” del servizio?

No. La legge dispone che, durante gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, siano, comunque, garantite le prestazioni indispensabili ( i c.d. servizi minimi) .

Chi decide quali prestazioni debbano considerarsi indispensabili, e quali, invece, possano essere sospese durante lo sciopero?

La legge prevede a questo scopo un procedimento notevolmente articolato, al quale partecipano soggetti diversi: anzitutto, i sindacati dei lavoratori ed i datori di lavoro, che devono individuare, mediante accordi (o mediante codici di autoregolamentazione ove si trattasse di lavoratori autonomi); inoltre, le organizzazioni rappresentative degli utenti dei servizi pubblici essenziali, che esprimono il loro parere; infine, la Commissione di garanzia, chiamata a valutare se le prestazioni così individuate realizzino un equilibrato contemperamento tra il diritto di sciopero ed i diritti dell’utenza.

Che cos’è la Commissione di garanzia?

È una pubblica autorità, in posizione di indipendenza, composta da nove esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, i quali sono nominati dal Presidente della Repubblica, su congiunta designazione dei Presidenti delle due Camere. I membri della Commissione durano in carica un triennio e possono essere confermati una volta sola.

Sono molti i servizi pubblici essenziali per i quali non esistono ancora accordi sulle prestazioni indispensabili valutati idonei dalla Commissione di garanzia?

Prima dell’entrata in vigore della legge n° 83/2000, in quasi tutti i settori esistevano accordi nazionali che la Commissione ha potuto valutare idonei. In conseguenza delle modifiche introdotte dalla legge del 2000 tutti gli accordi sono stati riconsiderati ai fini del loro adeguamento alle nuove previsioni.

Nei settori in cui manca l’accordo, lo sciopero può esercitarsi senza limiti?

No. In primo luogo, per effetto delle regole sul preavviso e sulla predeterminazione della durata. Inoltre, perché l’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili si impone, con effetto immediato, tanto alle Amministrazioni ed Imprese erogatrici dei servizi, quanto aì Sindacati ed ai lavoratori. Infine, nei settori sprovvisti di accordi valutati idonei, la Commissione di garanzia ha proceduto alla formulazione di proposte alle parti. Tali proposte elencano le prestazioni indispensabili, che, a giudizio della Commissione, vanno assicurate in caso di sciopero. Esse hanno una duplice funzione: anzitutto, sono rivolte a riaprire il negoziato; inoltre, hanno lo scopo di indicare -sia pur provvisoriamente e fino all’adozione di accordi che possano essere valutati idonei- i minimi di servizio che debbono essere garantiti in caso di sciopero.

In cosa consistono i minimi garantiti?

La natura dei minimi, dovendo tener conto delle caratteristiche tecniche di ogni servizio, varia da servizio a servizio. In alcuni servizi, le prestazioni indispensabili sono articolate in modo tale da assicurare all ‘utente finale un livello corrispondente a quello medio (o normale). Questo è quanto, in particolare, accade per i servizi a rete (gas, acqua, elettricità, telefono), i quali non subiscono praticamente riduzioni in caso di sciopero.

In altri servizi, la garanzia è assicurata su base oraria, tenendo conto delle esigenze di particolari utenze. Gli accordi nazionali sul trasporto locale prevedono, ad esempio, che si garantiscano due fasce orarie di complessive sei ore, corrispondenti ai periodi di massima richiesta da parte del pubblico ( con particolare riguardo ai lavoratori pendolari ed agli studenti).
Una diversa tecnica di garanzia -che, in genere, si aggiunge alla precedente- è quella che fa leva su periodi di franchigia: su periodi, cioè, nei quali lo sciopero è escluso. Si pensi -ad esempio- per quanto riguarda i trasporti al divieto di sciopero nei mesi estivi, oppure in concomitanza con le elezioni o con le festività natalizie e pasquali. Tali franchigie -originariamente introdotte dai codici di autoregolamentazione sindacale ed ora previste dagli accordi sui minimi e dalle proposte della Commissione -hanno la funzione di evitare il grave danno all’utenza che conseguirebbe a scioperi concomitanti con gli esodi di massa.

A titolo esemplificativo possono, inoltre, menzionarsi altri strumenti di tutela:

-il divieto di scioperi concomitanti tra servizi alternativi, come, ad esempio, il trasporto ferroviario ed il trasporto aereo;
-la previsione di intervalli tra le azioni di sciopero ( clausole di rarefazione);
-l’individuazione -nei trasporti ferroviari ed aerei -di treni o voli comunque garantiti;
-la previsione che, in relazione a certi servizi, siano privilegiate le utenze bisognose di particolare tutela, come: ospedali, scuole, case di riposo, mercati, etc.

Va infine sottolineato che non possono subire interruzioni o attenuazioni gli interventi d’urgenza che possano rendersi necessari nel corso dello sciopero.

Durante uno sciopero, l’utente può contare esclusivamente sui minimi di servizio?

La domanda impone una precisazione.

È certamente esatto che i minimi individuati in base alla legge debbono essere comunque garantiti. Su di essi quindi, l’utente deve poter fare pieno affidamento.
Non è, invece, esatto che, in caso di sciopero, il solo servizio erogato sia il servizio minimo. Ciò accade soltanto nel caso in cui allo sciopero aderisca un gran numero di lavoratori. Qualora, invece, l’ adesione sia bassa, i minimi di servizio possono essere largamente superati.

Come fa l’utente a sapere se, nel corso di uno sciopero, saranno erogati i soli minimi di servizio o se tale soglia sarà superata?

In questa materia, la certezza assoluta è impossibile. Infatti, soltanto nel momento in cui lo sciopero viene attuato si può sapere quanto larga sia l’adesione dei lavoratori. Sono, però, possibili delle previsioni abbastanza attendibili.

In base a quali elementi possono formularsi tali previsioni?
L ‘elemento principale è costituito dalla notizia dell’impatto sul servizio di precedenti scioperi indetti dalla medesima organizzazione sindacale. In altre parole: se l’utente sa che in occasione di un precedente sciopero proclamato dal sindacato x il servizio ha funzionato al 70%, può ragionevolmente prevedere che anche lo sciopero successivo indetto dal sindacato X consenta un livello di prestazioni corrispondente al 70% .

Come può l’utente avere notizia dei precedenti scioperi?

Importantissimo, a questo riguardo, è il ruolo dei mass media (quotidiani, radiotelevisione). I quali, quando danno notizia di uno sciopero preannunciato, possono anche informare il pubblico dell’incidenza sul servizio di precedenti scioperi con analoghe caratteristiche proclamati dallo stesso sindacato. Stampa, radio e televisione potrebbero, quindi -ad esempio -non limitarsi a comunicare che per il giorno 20 settembre il sindacato X ha proclamato uno sciopero di 4 ore nel settore del trasporto aereo. Potrebbero aggiungere -ad integrazione della notizia -che lo stesso sindacato x ha attuato il 12 maggio uno sciopero di quattro ore, il quale ha comportato .la cancellazione del 10% dei voli.
È da aggiungere che i dati sulle percentuali di adesione dei lavoratori allo sciopero e sull’impatto dello sciopero stesso sul servizio dovrebbero essere forniti ai mezzi di comunicazione di massa dalle Amministrazioni ed Imprese erogatrici dei servizi, le quali -in base alla legge -sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero.

Che succede se i sindacati o i lavoratori non rispettano la legge sullo sciopero?

Il comportamento dei sindacati che proclamano uno sciopero e quello dei lavoratori che vi aderiscono è sottoposto alla valutazione della Commissione di garanzia. Se la commissione accerta che i sindacati e i lavoratori non hanno rispettato la legge sullo sciopero dispone l’applicazione di sanzioni pecuniarie e disciplinari. La legge prevede, inoltre, la possibilità che -ad iniziativa della Commissione di garanzia -i sindacati che si siano resi responsabili di violazioni della legge vengano esclusi dalle trattative per un periodo di due mesi. Possono essere sanzionate anche le aziende e le Amministrazioni erogatrici del servizio che non rispettano gli obblighi stabiliti dalla legge.

Esistono strumenti in grado di impedire che la materiale effettuazione di uno sciopero comprometta il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti all’utenza?

La legge si occupa di questa ipotesi all’art. 8, il quale stabilisce che, quando esiste il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, la competente autorità di governo (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delegato, Prefetto) possa emanare ordinanze di precettazione dirette a garantire le prestazioni indispensabili, anche attraverso il differimento dello sciopero. Ma occorre precisare che anche la Commissione di garanzia può intervenire in via preventiva, indicando ai sindacati proclamanti le violazioni in cui rischiano di incorrere in occasione di uno sciopero, o invitandoli a riformulare o a differire scioperi proclamati in violazione delle regole legali e contrattuali.

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